SENATO DELLA REPUBBLICA
N. 4976
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Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada
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(Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all’articolo 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonchè della legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, in conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi di cui all’articolo 2.
2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonchè nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonchè disposizioni di carattere transitorio.
(Princìpi e criteri direttivi)
1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonchè di fluidità della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in materia, nonchè con le norme derivanti dagli accordi internazionali stipulati dall’Italia;
b)
semplificare e snellire le procedure, eliminando la duplicazione delle
competenze;
c) disciplinare in forma più
dettagliata il potere di ordinanza degli enti proprietari o concessionari delle
strade, nonchè dei soggetti delegati per la regolamentazione del traffico,
attribuendo i poteri sostitutivi, in caso di inerzia o di inosservanza delle
norme, al presidente della giunta regionale o delle province autonome, nonchè,
solo per esigenze di carattere sovraregionale, al Ministro dei lavori pubblici,
e comunque in caso di grave pregiudizio o intralcio alla sicurezza della
circolazione;
d) stabilire che le funzioni
ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al presidente della giunta
regionale o delle province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e
sicurezza pubblica;
e) prevedere che al Corpo di
polizia penitenziaria vengano attribuite anche le competenze di agenti di
polizia stradale esclusivamente in relazione ai compiti di istituto;
f) rivedere la disciplina della
classificazione delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi, delle
diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo
stradale, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
1)
distinguere in base ad idonei parametri tecnici fra le autostrade con almeno tre
corsie di marcia per ogni senso di marcia oltre alla corsia di emergenza, le
autostrade che non hanno tale configurazione e le autostrade di collegamento
aperte al traffico locale;
2)
prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
l’obbligatoria installazione nelle autostrade e nelle strade extraurbane di
dispositivi per accrescere la visibilità nelle ore notturne e nei casi di
diminuita visibilità per eventi atmosferici, l’obbligo di illuminare in
maniera adeguata i tratti autostradali nei punti particolarmente pericolosi
ubicati in aree geografiche dove si verifica con frequenza la presenza di
nebbia, nonchè la progressiva generale introduzione di pavimentazioni con
effetto drenante e di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia, nonchè
di guard rail idonei a garantire maggiore sicurezza, in particolare lungo i
tratti fiancheggiati da alberi, corsi d’acqua, precipizi, piloni o altre fonti
di pericolo. Gli eventuali accessi o uscite con pagamento manuale dovranno
essere situati sulla corsia più a destra;
3) ai
fini della sicurezza stradale, prevedere la realizzazione di apposite aree di
sosta destinate al traffico commerciale;
4)
rivedere la classificazione delle strade vicinali, considerandole pubbliche o
private in relazione all’effettivo utilizzo;
5)
prevedere specifiche disposizioni per le aziende agricole che tengano conto
delle necessità produttive in merito ad accessi, pubblicità, piantagioni,
manutenzione delle ripe e delle condotte dell’acqua;
g) ai soli fini della sicurezza e della circolazione stradale, prevedere che la competenza circa l’individuazione dei centri abitati, indipendentemente dal numero dei fabbricati, sia attribuita, in deroga alla disciplina generale in materia urbanistica, ai comuni, i quali vi provvedono periodicamente, anche in relazione alle variazioni dell’assetto urbanistico ed alle esigenze del traffico;
h)
aggiornare gli strumenti di pianificazione del traffico, tenuto conto dei
seguenti ulteriori criteri:
1)
assicurare il miglioramento delle condizioni di accessibilità per gli utenti
della strada, con particolare riferimento agli utenti deboli;
2)
garantire il rispetto delle esigenze dei portatori di handicap;
3)
assicurare il coordinamento tra le diverse modalità di trasporto;
4)
assicurare la maggiore sicurezza della circolazione stradale;
5)
assicurare la riduzione dei consumi energetici, dell’inquinamento atmosferico
e acustico e del congestionamento del traffico;
6)
garantire la salvaguardia dei beni storici e artistici e delle zone sensibili
dal punto di vista ambientale, assicurando prioritariamente l’equilibrio tra
le esigenze della mobilità e della sicurezza e quelle di tutela
dell’ambiente;
7)
operare una progressiva separazione del traffico su gomma dal traffico pedonale
e ciclistico;
i) stabilire l’obbligo, per i comuni che non siano già obbligati a redigere il piano urbano del traffico, di definire un programma di interventi per accrescere la sicurezza stradale e per migliorare la circolazione stradale nei centri abitati;
l)
armonizzare la normativa inerente agli strumenti di pianificazione del traffico
con quella relativa agli altri strumenti di pianificazione del territorio ed ai
piani di trasporto;
m) prevedere che le notizie e le
informazioni sulla viabilità e sul traffico acquisite dagli enti proprietari,
concessionari o gestori di strade o autostrade siano rese immediatamente
disponibili, al fine di assicurare una più efficace, completa e tempestiva
informazione all’utenza;
n) rendere effettivo
l’obbligo, per gli enti proprietari, concessionari o gestori di strade o
autostrade, di fornire i dati relativi agli incidenti stradali agli archivi di
cui all’articolo 225 del nuovo codice della strada;
o) rivedere la disciplina del
parcheggio nei centri abitati a mezzo di dispositivi di controllo della sosta,
anche senza la custodia del veicolo, prevedendo, di norma, la gratuità della
stessa nei giorni festivi e fra le ore 20.00 e le ore 8.00. I proventi dei
parcheggi a pagamento, in quanto spettanti ai proprietari delle strade, devono
essere destinati in via prioritaria alla installazione, costruzione e gestione
di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, al loro miglioramento,
nonchè ad interventi per migliorare la mobilità urbana e ridurre
l’inquinamento acustico ed atmosferico;
p) elevare, ai fini della
circolazione nelle piccole isole, il limite della rete stradale extraurbana,
fissandone l’estensione a 100 Km;
q) semplificare le procedure per
la realizzazione di interventi, esplicitamente previsti dal piano urbano del
traffico o dal programma di interventi per la sicurezza stradale, con
particolare riferimento a quelli finalizzati al controllo della velocità nei
centri abitati e all’installazione di dispositivi rallentatori di velocità e
di dissuasori della sosta, con attribuzione delle competenze in materia ai
comuni, sulla base di norme generali tecniche e di indirizzo di livello
nazionale;
r) disciplinare l’adozione di
dispositivi destinati a contenere gli effetti nocivi dell’inquinamento da
traffico, nel rispetto delle direttive comunitarie, al fine di contenere
l’inquinamento atmosferico e di disciplinare il traffico urbano; predisporre
appositi spazi di sosta per veicoli e parti di veicoli complessi destinati al
trasporto delle merci;
s) rivedere la disciplina della
velocità dei veicoli, al fine di adeguarla alle caratteristiche e alla
classificazione delle strade, nonchè alle modalità di utilizzo delle stesse
nelle diverse condizioni atmosferiche stabilendo, in particolare, che in caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, fatte salve maggiori
limitazioni sulla base di specifici provvedimenti, i limiti massimi di velocità
previsti per le autostrade di qualsiasi categoria e per le strade extraurbane
principali vengano ridotti di 20 Km l’ora;
t) contemplare uno specifico
reato per chiunque promuove od organizza corse in gara o competizioni in velocità
sulle strade pubbliche e sulle aree pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza
di apposita autorizzazione, o alle stesse partecipa, prevedendo la sanzione, per
la violazione di tale norma, dell’arresto da uno a otto mesi e dell’ammenda
da 1 a 10 milioni di lire, nonchè la sanzione accessoria della confisca del
mezzo condotto oltre al ritiro della patente di guida;
u) prevedere l’obbligo di
introdurre i seguenti nuovi dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, in
conformità agli indirizzi comunitari: 1) sistema antibloccaggio in frenata
(ABS) in tutte le autovetture di nuova costruzione a decorrere dal 1º luglio
2002; 2) airbag per guidatore e passeggero anteriore in tutte le autovetture di
nuova costruzione a decorrere dal 1º luglio 2002; 3) avvisatore che segnali il
superamento della velocità massima prevista; 4) avvisatore acustico che alla
messa in moto del veicolo segnali che non risulta allacciata la cintura di
sicurezza; 5) giubbetto o bandoliere catarifrangenti ad alta visibilità, da
indossare nel caso in cui il conducente sia costretto ad uscire dal veicolo in
situazioni di emergenza o pericolo. Le caratteristiche costruttive e funzionali
dei dispositivi di cui alla presente lettera sono definite dalla normativa
comunitaria vigente in materia di omologazione di tali dispositivi;
v) prevedere che la mancata
installazione o la manomissione dei dispositivi di cui alla lettera u) siano
sanzionate analogamente a quanto già previsto per la mancata installazione o la
manomissione di altre obbligatorie dotazioni tecniche del veicolo; prevedere
altresì, fermo restando quanto previsto ai numeri 1) e 2) della lettera u), che
l’introduzione dell’obbligo di installazione dovrà riferirsi alle nuove
immatricolazioni;
z) rivedere il sistema di
classificazione dei veicoli in relazione alle caratteristiche costruttive ed
alla destinazione d’uso. In particolare, nell’ambito di quelli qualificati
atipici in base alla normativa vigente, individuare i velocipedi a pedalata
assistita ed i veicoli a trazione elettrica, nonchè le tavole a spinta e i
trenini turistici trainanti più di un rimorchio;
aa) prevedere, in materia di
sagoma limite, che gli autobus possano avere una lunghezza fino a 15 metri e
conseguentemente stabilire lo scodamento del piano verticale in metri 1,50 in
armonia con la normativa comunitaria;
bb) snellire e adeguare allo
sviluppo tecnico il complesso delle norme relative alle caratteristiche
costruttive e di equipaggiamento, agli accertamenti tecnici previsti per
l’omologazione, nonchè agli accertamenti dei requisiti di idoneità alla
circolazione dei veicoli;
cc) regolamentare l’uso delle
motoslitte, prevedendo l’obbligo del contrassegno identificativo,
dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nonchè del
possesso, per il conducente, del certificato di idoneità alla conduzione di cui
alla lettera iii);
dd) prevedere che i pattini a
rotelle, nonchè le tavole a spinta, possano circolare nelle piste ciclabili e
nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del traffico, con
l’obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni. Per la
circolazione in percorsi urbani ed extraurbani specificamente individuati, sono
stabilite apposite norme di condotta;
ee) rivedere le categorie dei
veicoli e dei rimorchi, nonchè la disciplina delle macchine agricole ed
operatrici, consentendo per queste ultime possibilità di utilizzazione più
elastiche in relazione ad una meno rigida classificazione tipologica;
ff) rivedere la disciplina
relativa al trasporto di materiali pericolosi ovvero di merci in condizioni di
pericolo e alla circolazione dei relativi veicoli, prevedendo anche divieti o
limitazioni di trasporto in tunnel o in gallerie, e prevedendo in ogni caso
idonei percorsi alternativi;
gg) prevedere per gli
autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva a pieno carico sia uguale o superiore a 3,5 tonnellate, nonchè
per tutti gli autoveicoli e rimorchi per trasporti specifici e ad uso speciale,
l’obbligo di dotazione di dispositivi per rendere visibile la sagoma del mezzo
anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità. Con uno o più
decreti ministeriali sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi
di cui alla presente lettera;
hh) aggiornare e rivedere le
norme per l’ammissione, l’immatricolazione e la cessazione della
circolazione dei veicoli, per la distinzione della loro utilizzazione in uso
proprio e in uso di terzi nonchè per la disciplina, ai fini della circolazione,
della locazione senza conducente anche con facoltà di acquisto e per la
disciplina delle vendite con patto di riservato dominio, nonchè prevedere per i
mezzi di proprietà dei comuni la possibilità dell’uso, a fini istituzionali,
degli autobus di loro proprietà;
ii) aggiornare le norme per la
revisione periodica dei veicoli, rideterminando i criteri di qualificazione per
le officine private autorizzate ad eseguire le revisioni, stabilendo la
periodicità e le modalità dei controlli; prevedere l’estensione ai veicoli
con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle
revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate, demandando al
Ministero dei trasporti e della navigazione la determinazione, con specifici
decreti ministeriali, delle modalità e dei tempi;
ll) rivedere la disciplina della
patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e degli altri
documenti di circolazione con la semplificazione delle procedure e con il
coordinamento delle competenze amministrative, garantendo la tutela degli
interessi coinvolti ed in particolare della sicurezza individuale e collettiva,
nel rispetto delle norme comunitarie, al fine di adeguare e garantire la
conduzione dei veicoli per una mobilità più sicura; prevedere inoltre, per gli
aspiranti al conseguimento delle patenti di guida di categoria B, C e D, anche
speciali, l’obbligo di effettuare esercitazioni con le autoscuole, in
autostrada o in strada extraurbana assimilabile, anche in ore notturne; nel
sistema di esame a questionario prevedere una diversificazione degli argomenti,
e, correlativamente, una diversificazione della valutazione degli errori a
seconda della gravità dell’errore;
mm) prevedere che, nel caso di
guida con patente la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola
sanzione amministrativa pecuniaria, nonchè la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale
abrogazione del secondo e del terzo periodo del comma 7 dell’articolo 126 del
nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3 dell’articolo 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
nn) prevedere idonee misure
alternative per il rilascio della patente di guida a soggetti con scarsa
scolarizzazione o con limitata comprensione della lingua italiana;
oo) ampliare le competenze del
Comitato tecnico di cui all’articolo 119, comma 10, del nuovo codice della
strada, al fine di:
1)
elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida delle persone
disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni
mediche locali;
2)
elaborare proposte di indirizzo e coordinamento delle commissioni mediche
locali;
3)
esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida dei veicoli
da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione
con prove e test;
4)
fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi e di autovetture
adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente di categoria B
speciale;
pp) prevedere che gli attraversamenti pedonali semaforizzati siano dotati di segnalazioni acustiche ed eventualmente anche di segnalazioni tattili, e che gli stessi attraversamenti siano strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l’individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di handicap, ed in particolare dei soggetti non vedenti;
qq)
introdurre la patente a punti, secondo i seguenti criteri:
1) la
validità delle patenti di guida indicate nell’articolo 116 del nuovo codice
della strada, fermi restando i periodi di validità fissati dall’articolo 126
dello stesso codice, dovrà essere subordinata alla sussistenza di un punteggio
da 0 a 20. All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio
di 20 punti. Analogo punteggio viene attribuito a tutte le patenti in corso di
validità alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente legge. I punteggi sono annotati
nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e
226 del nuovo codice della strada. Fatte salve le sanzioni del ritiro della
patente ed il cumulo con eventuali sanzioni pecuniarie, ove previste, determina
la sanzione della sottrazione di punti la violazione di una delle norme alle
quali fa rinvio l’attuale formulazione dell’articolo 129, comma 1, del nuovo
codice della strada ovvero di una delle norme di comportamento indicate nel
titolo V dello stesso codice;
2) la
violazione di una delle norme per le quali, ai sensi dell’attuale formulazione
del citato articolo 129, comma 1, del nuovo codice della strada, è prevista la
sospensione della patente già alla prima violazione, comporta la sanzione della
sottrazione di dieci punti. La violazione di una delle norme per le quali, ai
sensi dell’attuale formulazione del medesimo articolo 129, comma 1, è
prevista la sospensione della patente alla seconda violazione, comporta la
sanzione della sottrazione di cinque punti. La violazione di una delle restanti
norme contenute nel citato titolo V comporta la sanzione della perdita di punti,
da uno a quattro, in relazione al grado di pericolosità insito nella norma
violata. Per le violazioni che comportano perdita di punteggio, l’organo da
cui dipende l’agente accertatore, entro tre giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, deve darne notizia all’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, per via telematica o su supporto magnetico secondo i
tracciati record stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione –
Dipartimento dei trasporti terrestri. La frequenza di corsi di aggiornamento, i
cui programmi saranno definiti con regolamento dal Ministro dei trasporti e
della navigazione e che saranno organizzati da soggetti pubblici e privati a ciò
autorizzati o dalle autoscuole, consentirà di acquisire sei punti.
L’attestato di frequenza di corsi di aggiornamento dovrà essere trasmesso
all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente
per territorio, per l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida. La mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma
di comportamento da cui derivi la sospensione della patente ai sensi del citato
articolo 129, ovvero di violazioni sanzionate anche con perdita di punteggio
determinerà la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale. Le
violazioni poste in essere nei primi cinque anni dal rilascio della patente
comportano la sottrazione di punti in misura doppia rispetto a quanto stabilito
dalle singole norme. Non può essere cumulato un punteggio superiore a 20. Di
ogni variazione di punteggio l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
informerà il titolare della patente. Sistemi automatici di comunicazione
consentiranno a ciascun abilitato alla guida di controllare in tempo reale lo
stato della propria patente;
rr) prevedere la sanzione del
fermo amministrativo per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5
tonnellate per la violazione delle norme di cui al titolo V del nuovo codice
della strada, subordinando la revoca del fermo amministrativo al pagamento della
sanzione pecuniaria, ovvero alla prestazione di una garanzia, reale o personale,
anche da parte di un soggetto garante residente in uno Stato dell’Unione
europea;
ss) rivedere la disciplina del
ritiro, della sospensione, della revisione e della revoca della patente di guida
e degli altri documenti di circolazione, anche con riferimento ai soggetti
sottoposti a misure di sicurezza personale e a misure di prevenzione e prevedere
la sanzione amministrativa della revoca della patente per il conducente di
autobus e di veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ovvero di
complessi di veicoli, nel caso di guida in stato di ebbrezza in conseguenza
dell’uso di bevande alcoliche ovvero in condizioni di alterazione fisica o
psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
tt) rivedere la disciplina della
circolazione di prova dei veicoli, inserendo tra i soggetti autorizzati anche i
laboratori sperimentali e consentendo la circolazione ai veicoli in presenza del
titolare dell’autorizzazione, di un suo dipendente munito di delega, ovvero di
soggetti in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare
dell’autorizzazione, purchè tale rapporto sia attestato da idonea
documentazione ed il collaboratore sia munito di delega;
uu) rivedere la disciplina delle
limitazioni alla circolazione sulle autostrade, prevedendo che il divieto per i
motocicli sia determinato sulla base della potenza e non della cilindrata, e
richiedendo comunque la maggiore età del conducente;
vv) prevedere, ai fini della
tutela della salute, l’obbligo da parte delle strutture sanitarie di base e di
quelle a tali fini equiparate, di effettuare, nell’ambito dei fondi destinati
al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge
17 maggio 1999, n. 144, a richiesta dell’autorità preposta alla
vigilanza, gli esami necessari ad accertare il tasso alcolemico e la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope sui conducenti e sui pedoni coinvolti in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, nonchè l’obbligo del
rilascio agli organi di polizia stradale della relativa certificazione, estesa
alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge ed alle
indicazioni contenute nel Piano nazionale della sicurezza stradale, e disponendo
altresì l’espressa abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 3
dell’articolo 116 del nuovo codice della strada;
zz) prevedere, nei limiti dei
fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale, per i responsabili
delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia presso le quali sia
avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano
in coma per altra causa, l’obbligo di comunicazione agli uffici provinciali
del Dipartimento dei trasporti terrestri dei casi di coma di durata superiore
alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione, prevedere l’obbligo di
sottoporre a revisione la relativa patente di guida. La successiva idoneità
alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale previo parere
vincolante dello specialista dell’unità riabilitativa che ha seguito
l’evoluzione clinica del paziente, il quale effettua una valutazione
neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito simulatore, con
possibilità successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo.
Prevedere inoltre il ripristino del certificato anamnestico, il quale,
all’atto del rilascio e del rinnovo della patente di guida, attesti
l’esistenza di qualsiasi condizione clinica atta a compromettere l’idoneità
al conseguimento del documento sopraindicato;
aaa) prevedere la
semplificazione e lo snellimento delle procedure di immatricolazione, revisione
e circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, nonchè
l’introduzione di misure volte ad agevolare lo svolgimento di raduni e gare e
la conservazione di tutta la documentazione originaria;
bbb) prevedere che, per le gare
ciclistiche, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, possa
essere imposto un servizio di scorta della specialità Polizia stradale della
Polizia di Stato, ovvero, in sua vece o in suo ausilio, una scorta tecnica
effettuata da persone incaricate munite di apposita abilitazione. Con
disciplinare tecnico, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità
per l’abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, i
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta,
nonchè le relative modalità di svolgimento. L’abilitazione del personale è
rilasciata dal Ministero dell’interno;
ccc) definire misure contro la
manomissione dei ciclomotori a due ruote e tre ruote e dei motocicli, aventi lo
scopo di impedire modifiche non autorizzate che possono compromettere la
sicurezza, aumentando le prestazioni dei veicoli, al fine di assicurare la
tutela dell’ambiente e di ridurre l’incidentalità, anche prevedendo
l’obbligatorietà della targhetta di controllo antimanomissione, in
ottemperanza alla direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a
motore a due o a tre ruote;
ddd) introdurre l’obbligo per
i ciclomotori ed i motocicli in marcia della costante accensione del proiettore
anabbagliante e delle luci di posizione;
eee) prevedere facilitazioni ed
agevolazioni fiscali per l’immatricolazione dei veicoli a due, tre o quattro
ruote a trazione elettrica o per quelli con diversi metodi di trazione uno dei
quali sia quello elettrico;
fff) prevedere che le
esercitazioni di guida degli autoveicoli non possano essere effettuate da chi
non abbia già conseguito la patente di categoria A o il certificato di idoneità
alla conduzione di ciclomotori o non abbia già superato l’esame teorico di
abilitazione, salvo che il veicolo su cui avviene l’esercitazione sia munito
di doppi comandi a pedale, almeno per il freno di servizio e per l’innesto a
frizione;
ggg) prevedere la possibilità
di trasportare sui ciclomotori un passeggero, subordinandola alla conformità
del veicolo alle caratteristiche costruttive e funzionali di idoneità definite
con il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
ed alla maggiore età del conducente;
hhh) stabilire il divieto di
collocare all’interno dei veicoli adibiti al trasporto delle persone oggetti
pesanti o voluminosi, entro i limiti stabiliti nel regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, non adeguatamente fissati, onde
garantire la sicurezza dei trasportati;
iii) stabilire che:
1) ai
soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente legge, non abbiano conseguito la
maggiore età, non è consentito condurre ciclomotori senza avere conseguito il
certificato di idoneità alla conduzione rilasciato dagli uffici provinciali del
Dipartimento dei trasporti terrestri;
2) sono
autorizzati alla conduzione dei ciclomotori i titolari di patente di guida per
la conduzione di autoveicoli e motoveicoli;
3) le
autoscuole organizzano corsi di preparazione per il rilascio del certificato di
idoneità alla conduzione di ciclomotori da conseguire a seguito di una prova
finale;
4) i
giovani che frequentano istituzioni scolastiche statali o non statali di
istruzione secondaria possono ottenere il certificato di cui al numero 1) della
presente lettera, a titolo gratuito, frequentando corsi appositamente
organizzati, prevalentemente con personale insegnante o istruttori delle
autoscuole, all’interno della scuola, nell’ambito dell’autonomia
scolastica e delle risorse finanziarie di cui al numero 7) della presente
lettera ad esse assegnate a tale scopo;
5) gli
uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri partecipano con un
proprio funzionario alla prova finale da espletare in ambito scolastico, alla
presenza dell’operatore responsabile della gestione dei corsi;
6) i
corsi e le relative prove sono organizzati sulla base di ipotesi di intesa
sottoscritte dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome, dagli
uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, e di collaborazioni
con comuni, autoscuole, istituzioni e associazioni pubbliche e private impegnate
in attività collegate alla circolazione stradale. Le direttive, le modalità e
i programmi dei corsi e delle relative prove sono definiti, sulla base della
normativa comunitaria, con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, sentito il Ministro della pubblica istruzione, emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
7) al
fine di favorire l’impegno della scuola pubblica e privata nell’insegnamento
dell’educazione stradale, e per dotarla delle risorse necessarie
all’assolvimento del nuovo obbligo di organizzazione dei corsi per conseguire
il certificato di idoneità alla conduzione di ciclomotori, sia destinato a tali
finalità il 7,5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
spettanti ad organi dello Stato, da assegnare al Ministero della pubblica
istruzione. Resta inalterata l’attribuzione del 15 per cento degli stessi
proventi stabilita dall’articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.
144, per le finalità già indicate dall’articolo 208 del nuovo codice della
strada e per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del
Piano nazionale della sicurezza stradale;
lll) istituire, ferma restando l’attuale natura di bene mobile comune, un archivio pubblico dei ciclomotori, compresi i quadricicli, presso il quale vengano comunicati ed abbinati il modello, il telaio ed il proprietario, con procedure semplificate;
mmm)
aggiornare la disciplina della targatura, prevedendo, con opportune modalità,
la possibilità di ottenere a titolo oneroso, ferma restando l’attuale
sequenza alfanumerica, targhe personalizzate, determinando procedure semplici e
rapide di fabbricazione e distribuzione delle stesse targhe;
nnn) rivedere la normativa
relativa ai limiti di velocità ed alla omologazione dei veicoli adibiti ai
trasporti eccezionali, uniformandola a quella vigente negli altri Stati
dell’Unione europea;
ooo) prevedere che il termine
per la notifica della contestazione, nell’ipotesi di identificazione
dell’effettivo trasgressore o degli altri soggetti responsabili avvenuta
successivamente alla commissione della violazione, decorra dalla data in cui
risultino dai pubblici registri l’intestazione o le altre qualifiche dei
soggetti responsabili, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione
è posta in grado di provvedere alla loro identificazione;
ppp) escludere dalla disciplina
prevista per la circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a
cittadini italiani residenti all’estero o stranieri, di cui all’articolo 134
del nuovo codice della strada, la sanzione accessoria della confisca del
veicolo, nel caso di guida con carta di circolazione scaduta, qualora sia
disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del
veicolo;
qqq) ridefinire la responsabilità
degli enti proprietari di strade, dei proprietari dei fondi limitrofi e degli
altri soggetti interessati, in relazione alla costruzione e manutenzione dei
muri di sostegno e delle ripe;
rrr) prevedere che per le
pertinenze di servizio costituite da impianti di distribuzione di carburanti
esistenti alla data del 31 dicembre 1992, nei tratti di strade statali fuori dei
centi abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del nuovo codice della
strada, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili
dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia
suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi
gli strumenti urbanistici attuativi, si applicano le disposizioni vigenti in
materia per i centri abitati, fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti
la riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti;
sss) prevedere, all’articolo
23, comma 13-ter, del nuovo codice della strada, la soppressione delle parole:
«, di insegne di esercizio»;
ttt) prevedere forme di
responsabilità a carico degli enti proprietari, concessionari o gestori di
strade o autostrade, per i danni alle cose o alle persone causati dai difetti di
progettazione, realizzazione o manutenzione delle stesse strade o autostrade.
(Modifica all’articolo 119 del nuovo codice della strada)
1. Al comma 2-bis dell’articolo 119 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’articolo 32 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, dopo le parole: «medici specialisti» sono inserite le seguenti: «nell’area della diabetologia e malattie del ricambio».
(Integrazioni e modifiche al regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada)
1. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro lo stesso termine di cui all’articolo 1, comma 1, della presente legge, norme integrative e modificative del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
(Parere parlamentare)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
2.
Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni
dall’assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni
ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri direttivi di cui alla presente
legge.
3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni,
esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo
delle Commissioni permanenti, che deve essere espresso entro quarantacinque
giorni dall’assegnazione.
(Disposizioni integrative e correttive)
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dall’articolo 2 e previo parere delle Commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo 5.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall’attuazione della presente legge, fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera pp), non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera pp),
pari a lire 5.000 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
DA FONTE TRASPORTI
RELAZIONE SUL DECRETO LEGISLATIVO EMANATO IL 15 GENNAIO 2002 RIGUARDANTE LA
RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA
.
Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo
RELAZIONE
La legge del 22 marzo 2001 n. 85 ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare entro nove mesi dalla sua entrata in vigore, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta degli allora Ministri dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati e nel rispetto della procedura di cui all'art. 4 uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative dell'attuale codice della strada, nonché quelle dirette a coordinare ed armonizzare tale codice con altre norme legislative comunque rilevanti in materia; il tutto corredato dalle necessarie norme transitorie. In conseguenza di ciò, il Ministro dei LL.PP. dell'epoca, di concerto con quello dei Trasporti, ha costituito una commissione interministeriale.
La situazione di stallo determinata a causa della transizione elettorale, del tempo necessario per la formazione del nuovo Governo e, infine, del ritardo impiegato da qualche amministrazione a designare il proprio rappresentante in seno alla Commissione medesima, ne ha impedito l'insediamento prima del 10 giugno u.s., in tal modo riducendo il residuo tempo per ultimare il complesso iter procedimentale prescritto dalla legge di delega entro il termine fissato, già di per sé insufficiente ad esaurire la vastità e la complessità del lavoro da svolgere.
I criteri di ordine generale cui si è ispirata la Commissione nella preparazione della proposta di riforma sono:
1) |
un primo criterio è quello della scrupolosa osservanza dei principi scaturiti dalla legge delega e dalla disciplina impressa dall'attuale codice della strada; |
|
2) |
Un secondo principio in
via di massima, è stato quello di confrontarsi costantemente con i
criteri direttivi enunciati nella legge delega. Va segnalato che
l'osservanza di tale criterio è stato disatteso, in realtà, soltanto
quando se ne è rivelata la impossibilità di applicazione o la dubbia
legittimità costituzionale in qualche singola ipotesi normativa. |
|
3) |
Un terzo criterio è quello dell'integrazione o, quantomeno, dell'armonizzazione di esso con tutte le convenzioni internazionali e, segnatamente con le direttive comunitarie, intervenute numerose, soprattutto, nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'attuale codice della strada, nell'apprezzabile intento di concorrere ad una disciplina della materia di cui trattasi il più possibile uniforme tra i vari Stati membri. |
|
4) |
ad analogo criterio si
è ispirata la Commissione nel compito, affidato al Governo dal
legislatore delegato, della armonizzazione delle disposizioni attinenti
alla materia della circolazione stradale racchiusa in tutte le leggi
emanate a riguardo, allo scopo di coordinarle ed evitarne la
discordanza. |
|
5) |
ultimo nella esposizione, ma primo nella considerazione della legge delega, come del testo emendativo, è il criterio della sicurezza stradale. Ed appunto muovendo da tale presupposto che esprime la ratio del delegante, la Commissione ha richiamato tra le disposizioni generali contenute nel titolo I del codice emendato, la condizione della sicurezza quale principio attinente alla sfera di applicazione del codice della strada e prospettiva prioritaria che ha informato la elaborazione ordinamentale della presente riforma. |
***
L'elaborato è stato consegnato dalla Commissione solo in data 31/12/2001 al Ministro delle Infrastrutture e trasporti ed inviato alla Presidenza del Consiglio per l’approvazione ed il successivo iter procedimentale.
Considerato ormai prossima la scadenza del termine di delega di cui alla legge n.85/2001 (quindici gennaio p.v.), per il più agevole esame da parte delle Commissioni Parlamentari, il testo è stato depurato delle parti che potessero configurare eventuali conflitti di attribuzioni alla luce del novellato articolo 117 della Costituzione.
Sono state altresì espunte le numerose norme modificative che, per le loro caratteristiche tecniche e di dettaglio, costituiranno oggetto di delegificazione, nonché le modifiche al Titolo VI del Codice relative al sistema sanzionatorio.
Di seguito si riporta il commento dell'articolato, la cui presente stesura tiene conto dell'opportunità espressa nei pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 85 del 1992 di ridurre il contenuto dello schema di decreto ai profili essenziali della riforma dei codice, rinviando a ulteriori decreti legislativi l'attuazione degli altri aspetti della delega.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato
Art. 1
In considerazione della formulazione del principio ispiratore contenuto nel comma 1 dell'art. 2 della legge delega, ed in particolare dell'evidenza data agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, è stato modificato l'articolo 1 del codice introducendo un nuovo primo comma nel quale viene evidenziato che la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra tra la finalità di ordine sociale ed economico che lo Stato persegue.
Nell’ambito del coordinamento con le altre norme inerenti la sicurezza stradale (criterio a) è stata riportata al comma 3 dello stesso articolo 1 la previsione di redazione del Piano nazionale per la sicurezza stradale già introdotta dall'art.32 della legge 144/99.
Art. 2
Con l'articolo 2 viene modificato l'articolo 9 del Codice della strada in materia di competizioni sportive su strada, tenendo conto dei criteri di cui alla lettera aaa) della legge delega che prevede la semplificazione e snellimento delle procedure per lo svolgimento di raduni e gare dei veicoli di interesse storico e collezionistico e della lettera bbb) che prevede che per le gare ciclistiche possa essere imposto un servizio di scorta di polizia o scorta tecnica, nei casi in cui la sicurezza della circolazione lo renda necessario. Inoltre è stato aggiunto il comma 8 bis prevedendo uno specifico reato per chiunque promuova o organizzi competizioni sportive in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato, secondo quanto previsto dal criterio di cui alla lettera t) della legge delega.
Art. 3
Con l'articolo 3 sono state apportate modifiche all'articolo 97 del Codice della strada in materia di circolazione dei ciclomotori, prevedendo in particolare misure contro la loro manomissione, allo scopo di impedirne modifiche non autorizzate che possano compromettere la sicurezza, ai sensi del criterio di cui alla lettera ccc) della legge delega. Inoltre, nel rispetto del criterio di cui alla lettera lll) della legge delega, è stato previsto un archivio pubblico dei ciclomotori (che conservano la natura di bene mobile non registrato) nel quale siano inseriti ed abbinati i dati relativi al veicolo e al proprietario. Inoltre è stato previsto che i ciclomotori sino moniti di un certificato di circolazione contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo e quelli della targa e dell'intestatario, nonché di una targa che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. La targa è personale ed è trattenuta dal titolare in caso di vendita.
Art. 4
L'articolo 4 apporta modifiche al comma 8 dell'articolo 100 del Codice della strada, secondo il criterio di cui alla lettera mmm) della legge di delega. In particolare è stata aggiornata la disciplina della targatura, consentendo la possibilità di ottenere a titolo oneroso una specifica combinazione alfa numerica della targa.
Art. 5
L'articolo 5 modifica l'articolo 115 del Codice della strada, al fine di consentire ai conducenti maggiorenni dei ciclomotori di trasportare un passeggero, secondo il criterio di cui alla lettera ggg) della legge delega.
Art. 6
Con l'articolo 6 sono state apportate modifiche all'articolo 116 del Codice della strada, secondo i principi dettati da vari punti della legge di delega. In particolare in ossequio al criterio di delega iii) è stato previsto il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori per il rilascio del quale è stata prevista una procedura che coinvolge le scuole soprattutto nella fase di gestione dei corsi. E' stata inoltre prevista la possibilità per i soggetti che non frequentano la scuola di conseguire tale certificato presso le autoscuole.
Art. 7
L’articolo 7, in ossequio al criterio qq), introduce la patente a punti. E' stata disposta l'attribuzione alle patenti di un punteggio di 20 punti, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida soggetto a decurtazione nelle misure indicate in apposita tabella, a seguito della violazione di una delle norme indicate nella medesima tabella. La decurtazione avviene quando la contestazione della violazione sia definita, cioè quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi ammessi o siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Le variazioni di punteggio sono comunicate dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che possono altresì controllare in tempo reale il punteggio della propria patente con sistemi automatici. La frequenza a corsi di aggiornamento consente di riacquistare 6 punti. Alla perdita totale del punteggio il conducente deve sottoporsi a revisione della patente.
Art. 8
Con l'articolo 8 è stata aggiunta al comma 9 dell'art. 141 del Codice della strada la previsione di uno specifico reato per chiunque promuove, organizza o partecipa a gare o competizioni in velocità sulle strade pubbliche non autorizzate, conformemente al criterio di cui alla lettera t) della legge delega.
Art. 9
Con l'articolo 9 è stato sostituito il comma 1 dell'art. 142 del Codice della strada, prevedendo la possibilità che gli enti proprietari o concessionari elevino il limite massimo di velocità sulle autostrade a tre corsie più la corsia di emergenza per ogni senso di marcia in base alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati dell'incidentalità dell'ultimo quinquennio. Inoltre, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima delle autostrade non potrà superare i 110 Km/h ed i 90 Km/h per le strade extraurbane principali, conformemente al criterio di cui alla lettera s) della legge delega.
Art. 10
Con l’articolo 10 è stato soppresso il comma 6 dell'articolo 143 del Codice della strada, in quanto è stato spesso interpretato in modo confliggente con quanto previsto nel comma 5 dello stesso articolo in ordine alla posizione che deve essere tenuta dai veicoli sulle strade aventi carreggiate con più corsie per senso di marcia. In particolare ora non ci saranno più dubbi da parte degli utenti sull'utilizzazione della corsia di destra sulle autostrade e sulle strade a due o più corsie per senso di marcia.
Art. 11
Con l'articolo 11 è stato modificato l'articolo 152 prevedendo l'obbligo delle luci anabbaglianti per i motocicli in qualsiasi condizione di marcia.
Art. 12
Con l'articolo 12 è stato modificato l'articolo 153 del Codice della strada, prevedendo l'obbligo dell'uso dei proiettori anabbaglianti in autostrada .
Art. 13
L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 186 del Codice della strada, in conformità al criterio di cui alle ss) e vv) della legge delega che riguardano rispettivamente l'inasprimento delle sanzioni a carico dei conducenti di veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e di autobus che guidano sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti e la previsione di modalità di eseguire accertamenti inerenti il tasso alcolemico e la presenza di sostanze stupefacenti, su richiesta degli organi di polizia.
Art. 14
L'articolo 14 apporta modifiche all'articolo 187 del Codice in conformità con il criterio vv), prevedendo la possibilità da parte degli organi di polizia, analogamente per quanto previsto al precedente articolo 186 del Codice, di eseguire accertamenti inerenti la presenza di sostanze stupefacenti.
Art. 15
L'articolo 15 modifica l'articolo 208 del Codice prevedendo l'assegnazione del 7,5% del totale annuo dei proventi contravvenzionali a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'organizzazione dei corsi necessari per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
Art. 16
Con l'articolo 16 è stato modificato l'articolo 226 del codice della strada, prevedendo l'adeguamento degli archivi dei patentati a seguito dell’introduzione della patente a punti ed, altresì, la possibilità di richiedere, da parte di ne abbia qualificato interesse, informazioni relative ai dati tecnici di alcune categorie di veicoli e dei loro intestatari, presso il Dipartimento dei trasporti terrestri.
Art. 17
Con l'articolo 17 si è inteso soltanto operare un aggiornamento delle denominazioni degli uffici e strutture richiamati dal Codice.
Art. 18
L'articolo 18 riporta le disposizioni finali e transitorie per adeguare l'entrata in vigore di alcune norme con una tempistica coerente con le necessità organizzative delle strutture interessate alla attuazione delle stesse, diversa dalla entrata in vigore dell'intero decreto legislativo.
Art. 19
L'articolo 19 specifica la data di entrata in vigore del decreto legislativo.
DA FONTE GOVERNO
DECRETO LEGISLATIVO EMANATO IL 15 GENNAIO 2002 - RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA
Decreto Legislativo emanato il 15 gennaio 2002
Riforma del Codice della strada
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85 "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada";
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell’11 gennaio 2002;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 gennaio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, della istruzione della università e della ricerca scientifica, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e delle politiche comunitarie.
EMANA
Il seguente decreto legislativo
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - Principi generali.-
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione Europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.".
Art. 2
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome dì Trento e Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.";
b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto" sono sostituite dalle seguenti: 1e altre";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle nonne tecnico sportive della federazione di competenza.";
d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere richiesta", le parole: "alla prefettura" sono soppresse e le parole: "dei lavori pubblici, dei trasporti," sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti,";
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";
f) al comma 6, nel primo periodo, le parole "L’autorizzazione alla prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione";
g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
"6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter."-,
h) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1 -bis ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1'.
i) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di ima somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI';
1) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo 1, sezione II, dei titolo VI. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.".
Art. 3
All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.:285 successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica è sostituita con la seguente: "Circolazione dei ciclomotori";
b) I commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con -le modalità previste dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da mia scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione.";
c) al comma 6, le parole: "idoneità tecnica" sono sostituite dalla seguente: "circolazione";
d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.";
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.";
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.";
e) al comma 10, le parole "un contrassegno di identificazione" sono sostituite dalle seguenti: "una targa";
f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette.";
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprietà secondo le modalità previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento è[i una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato al competente ufficio dei Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a fame denuncia agli organi di polizia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione Il, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione 11, del titolo VI'.
Art. 4
All’articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.";
b) al comma 11, le parole: Commi 1, 2, 3 e sono sostituite dalle seguenti: Commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b)".
Art. 5
All’articolo 115 dei decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) anni quattordici per guidare ciclomotori purchè non trasporti altre persone oltre al conducente;";
b) al comma 1, lettera d), punto 1), prima della parola: "motoveicoli" è inserita la parola: "ciclomotori,"
c) al comma 4, infine, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.".
Art. 6
All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Patente certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori".
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
" 1 -bis. Per guidare ciclomotori è necessario conseguire la patente di guida di cui al comma 1 ovvero il certificato di idoneità alla guida rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11 -bis.";
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e delle autoscuole di cui all'articolo 123.
d) al comma 3, l'alinea, è sostituito dal seguente:
"3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:" ;
e) al comma 5, nell'ultimo periodo, è soppressala parola : " comunque," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.". ;
f) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore dei Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale docente o da insegnanti delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.";
g) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
"13-bis. Chiunque, non essendo titolare di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11 As è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque";
h) il comma 14 è soppresso;
i) al comma 17, le parole "di cui al comma 15" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 13-bis e 15".
Art. 7
Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:
" Art. 126-bis - (Patente a punti) - I. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relatìvo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre alla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purchè il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. A tal fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmessi) all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l’aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi te le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una nonna di comportamento (la cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tal fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ad predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.".
Art. 8
I. Al comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo 3 1 0 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonché con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione Il, del titolo VI'.
Art. 9
I. All'art.142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"I. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 13 0 kmi/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive dei tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le scade extraurbane principali.";
Art. 10
I. Il comma 6 dell'art. 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso.
Art. 11
I. All'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "I-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.".
Art. 12
I. All'art. 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 lettera a) dopo le parole "i proiettori anabbaglianti:"sono inserite le seguenti: "in autostrada".
Art. 13
I. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo Il, sezione Il, del titolo VI;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal REGOLAMENTO;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, 1’accertamento del tasso alcolico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalità stabilite con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a nonna dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.";
e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4bis,".
Art. 14
I. Il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti 0 psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì tali accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle quantità, indicate in conformità alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto dall’articolo186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali seno reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.".
Art. 15
I. All'art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. 1 proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito occorrendo il Ministero dell'istruzione, e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione. b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell’economia delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.".
Art. 16
I. All'articolo 226 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concedo con il Ministro dell'economia e delle finanze.";
b) al comma 11, dopo le parole: "di un determinato veicolo," sono aggiunte le seguenti: "che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis".
Art. 17
(Aggiornamento denominazioni)
I. Fermi restando gli aggiornamenti delle denominazioni di uffici e strutture ministeriali già operati con il presente decreto, in tutti gli altri casi in cui nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste denominazioni di uffici e strutture ministeriali modificate per effetto di intervenute disposizioni legislative, le stesse devono intendersi modificate nel modo seguente:
a) |
le denominazioni "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"; |
b) |
le denominazioni "Ministro e Ministero dei lavori pubblici " sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" |
c) |
le denominazioni "Ministro e Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca"; |
d) |
le denominazioni "Ministro e Ministero di grazia e giustizia " sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della giustizia"; |
e) |
le denominazioni "Ministro e Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze"; |
f) |
le denominazioni "Ministro e Ministero della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della salute"; |
g) |
le denominazioni "Ministro e Ministero dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio"; |
h) |
le denominazioni "Ministro e Ministero dell'agricoltura e foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali"; |
i) |
le denominazioni "Ministro e Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero del lavoro e delle politiche sociali";. |
l) |
le denominazioni 'Ministro e Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze"; |
m) |
la denominazione "Ministro per i problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" |
n) |
le denominazioni "Ia o della Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "il o del Dipartimento per i trasporti terrestri"; |
o) |
le denominazioni "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.U' sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri". |
Art. 18
(Disposizioni finali e transitorie)
1. I minori di età che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneità, nell’osservanza delle modalità ed entro i termini indicati nel regolamento
2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori può essere effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro Panno scolastico in corso.
3.L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 45 del presente decreto, entra in vigore il 1° gennaio 2004.
4.Alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito il punteggio di venti punti previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 52 del presente decreto.
Art. 19
(Entrata in vigore)
1. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 80 dei presente decreto le presenti nonne entrano in vigore il 1 gennaio 2003
Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003
Art. 1.
Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di
polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme
di equipaggiamento dei veicoli.
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai
Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di
competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi
tra gli enti locali;»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al
Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai
compiti di istituto.».
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite dalle
seguenti: «solo per specifiche situazioni»;
b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il
rispetto».
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati per uso speciale
o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t, devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti.».
Art. 2.
Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzetta» e'
sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e il terzo
periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C
e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla
commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico,
a norma dell'articolo 119, comma 10, lettera c).».
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati
dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo
129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il
difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici
prescritti, sono atti definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di
motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non
superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida
dei veicoli per i quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla guida di
cui all'articolo 116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di categoria B, C
o D guida un autoveicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, munito di
patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida
un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 116,
comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, commi 8 e
8-bis,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non
comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e'
altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis
e 4, dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi,
che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti
psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma
5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora
in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e' atto
definitivo.».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del
comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. Negli altri casi di
revoca di cui al comma 1, e' ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai
competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso e'
accolto, la patente e' restituita all'interessato.».
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia
ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti
all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o
acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano,
comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a
richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al
momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso
una persona fisica residente in Italia.»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione
accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento,
venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.».
Art. 3.
Modifiche alle norme di comportamento
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro
1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
4. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando lo
stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono
sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
e) al comma 16 il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
«Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del
divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente e' da due a sei mesi.
Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di
guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi
che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del
veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;»;
b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce
retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di
veicoli;»;
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti
destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo durante la circolazione
diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimita' dell'angolo
anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo' essere
espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della
distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo
supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo
177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il
dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in
condizioni di eccezionalita', sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla
rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti
solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle
macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta
tecnica.».
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore e'
obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se
prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia,
per i ciclomotori ed i motocicli e' obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi
anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in
luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna.»;
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed
anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte
pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia dei
veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di
posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In
aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i
proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di
profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi
interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono
essere usati i proiettori anabbaglianti.»;
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi indicati
dall'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi
indicati dal comma 1»;
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma 1,
punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei
ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione
visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il
veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga
collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si
trova sulle corsie di emergenza.»;
e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati nell'articolo
152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ore e nei casi indicati
nel comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.».
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di
presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati
dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che
opera.».
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al
conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel
certificato di circolazione.»;
b) al comma 3 la parola: «motocicli» e' sostituita dalle seguenti: «veicoli
di cui al comma 1»;
c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.».
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori
e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato
un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di
sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti
a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le
disposizioni del regolamento.»;
c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il
fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.».
12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il
conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di
cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici
giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55».
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
14. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei
periodi di pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente necessario per
raggiungere il piu' vicino luogo di sosta, che, comunque, non puo' essere
superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle
disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla meta'.»;
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che,
con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove
dovra' permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione e'
fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate.
Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere
richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio
indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il
viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della
violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non
proseguire il viaggio e' soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative
previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del
veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonche' al committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di
una attivita' commerciale.».
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei
periodi di pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente necessario per
raggiungere il piu' vicino luogo di sosta, che, comunque, non puo' essere
superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla meta'.»;
c) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che,
con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove
dovra' permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'intimazione e'
fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate.
Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere
richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio
indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il
viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della
violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non
proseguire il viaggio e' soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative
previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del
veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonche' al committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di
una attivita' commerciale.».
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e
limitatore di velocita»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive
modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le
caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei
casi e con le modalita' previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono
essere dotati altresi' di limitatore di velocita'.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di
velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocita'
avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a
euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita'.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di
persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di
velocita' o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con
limitatore di velocita' o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
687,75 a euro 2.754,15.»;
e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il
cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano alterati, manomessi ovvero
comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza
presso la piu' vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione,
possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della
funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo sono in ogni
caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.»;
f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con cronotachigrafo
mancante o manomesso» sono sostituite dalle seguenti: «la circolazione di
veicolo con limitatore di velocita' o cronotachigrafo mancante o manomesso»;
g) al comma 9 le parole: «Alle violazioni di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in
cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del
limitatore di velocita', alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme
del capo I, sezione II del titolo VI.».
17. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di
circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida ove previsto ed
un documento di riconoscimento.».
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un quarto e la
corresponsione del premio di assicurazione non e' dovuta quando l'interessato
entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalita' di
radiazione del veicolo.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia
fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi,
l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del
veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei
termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento
in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia
il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi
dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo
213.».
Art. 4.
Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel
caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale presso una persona fisica
residente in Italia ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la
notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata
presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora
l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato
successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino
dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla
data precedente in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di
provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica
deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la
contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli
estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce
rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del
proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di
rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo
successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o
nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7, comma 9;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e
circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
In altri casi in cui non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale
notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle
lettere b), f) e g) non e' necessaria la presenza degli
organi di Polizia qualora l'accertamento avviene mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate.»;
c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di
revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della
carta di circolazione.».
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 il secondo periodo e' abrogato; nel terzo periodo le
parole: «o del rilascio del documento fideiussorio» sono soppresse;
nell'ultimo periodo le parole: «l'una e l'altro sono versati» sono sostituite
dalle seguenti: «la cauzione e' versata»;
b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro dell'Unione
europea» sono inserite le seguenti: «o aderente all'Accordo sullo spazio
economico europeo»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis
viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni.».
3. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria
l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni
per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da'
comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo
accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna
immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia
incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo
nonche' quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui
risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici
prescritti, e' atto definitivo.»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo
che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e' divenuto definitivo il
provvedimento di cui al comma 2.».
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E' vietato guidare
in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stata di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca
piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro
duecentocinquantotto a euro milletrentadue. All'accertamento del reato consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso
soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI. Quando la violazione e' commessa dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la
revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in
tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni
dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona
idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o
fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o
gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito
positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di
ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino
ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure
mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta
degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte
delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini
equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti
di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l),
l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente
e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di
cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai
sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di
sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine
fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della
patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l),
ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in
via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita
medica di cui al comma 8.».
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti). - 1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e
psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione
agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per
l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi
non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero
quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il
conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti
organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o
presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari
ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa
visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli
accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle
cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente
riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il
rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al
comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino
all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le
modalita' indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con
l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca piu'
grave reato, e' punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano
le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente
e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di
cui all'articolo 186, comma 2.».
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della
violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della comunicazione
all'anagrafe di cui sopra della violazione»;
b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: «o mediante moduli
cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri» sono
soppresse;
c) al comma 4 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i
titolari di certificato di abilitazione professionale nonche' di patente C, C+E,
D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare
9 punti.».
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: 1° luglio 2004».
6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: «di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,».
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS Norma violata Punti Art. 141 Comma 8 2 Comma 9,1° periodo 4 Comma 9,3° periodo 10 Art. 142 Comma 8 2 Comma 9 10 Art. 143 Comma 11 4 Comma 12 10 Comma 13, con rif. Al comma 5 4 Art. 145 Comma 10 5 Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata 2 Comma 3 5 Art. 147 Comma 5 5 Art. 148 Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8 2 Comma 15 con riferimento al comma 3 5 Comma 16, terzo periodo 10 Art. 149 Comma 4 3 Comma 5 5 Comma 6 4 Art. 150 Comma 5 con riferimento all'art.149 comma 5 5 Comma 5 con riferimento all'art. 149 comma 6 4 Art. 152 Comma 3 2 Art. 153 Comma 10 3 Comma 11 1 Art. 154 Comma 7 4 Comma 8 2 Art. 161 Comma 2 4 Comma 4 2 Art. 162 Comma 5 2 Art. 164 Comma 8 3 Art. 165 Comma 3 2 Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con rif. a: a) eccedenza non superiore a 1t 1 b) eccedenza non superiore a 2t 2 c) eccedenza non superiore a 3t 3 d) eccedenza superiore a 3t 4 Commi 3,5 e 6,con rif. a: a) eccedenza non superiore al 10% 1 b) eccedenza non superiore al 20% 2 c) eccedenza non superiore al 30% 3 d) eccedenza superiore al 30% 4 Comma 7 3 Art. 168 Comma 7 4 Comma 8 10 Comma 9 10 Art. 169 Comma 7 3 Comma 8 4 Comma 9 2 Comma 10 1 Art. 170 Comma 6 1 Art. 171 Comma 2 3 Art. 172 Comma 8 5 Comma 9 3 Art. 173 Comma 3 4 Art. 174 Comma 4 2 Comma 5 2 Comma 7 1 Art. 175 Comma 13 4 Comma 14,con rif. al comma 7,lettera a 2 Comma 16 2 Art. 176 Comma 19 10 Comma 20, con rif.al comma 1,lettera b 4 Comma 20, con rif. al comma 1,lettere c) 10 e d) Comma 21 2 Art. 177 Comma 5 2 Art. 178 Comma 3 2 Comma 4 1 Art. 179 Comma 2 e 2 bis 10 Art. 186 Commi 2 e 7 10 Art. 187 Commi 7 e 8 10 Art. 189 Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo 4 Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo 10 Comma 6 10 Comma 9 2 Art. 191 Comma 4 3 Art. 192 Comma 6 3 Comma 7 4
Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.