PROSPETTO RIEPILOGATIVO

 

 

1.                   L’OBBLIGO DELLA REVISIONE

 

-           L’obbligo della revisione è sancito dall’art. 80 del Codice della strada che prevede l’emanazione di appositi decreti da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione per determinarne tempi, veicoli e modalità in armonia con le Direttive dell’Unione Europea.

-           Con D.M. 6.8.1998, n. 408 è stato emanato il Regolamento sulle modalità generali delle revisioni e sulle categorie dei veicoli soggetti a revisione annuale e periodica (autoveicoli, rimorchi e quadricicli).

-           Con D.M. 7.12.2000 è stato emanato il calendario delle revisioni e sono state fissate le modalità per effettuare le revisioni sui ciclomotori e sui motoveicoli.

-           I veicoli che non abbiano adempiuto all’obbligo previsto negli anni precedenti, salvo diversa indicazione, rimangono soggetti all’obbligo della revisione e sono sanzionabili in caso di circolazione.

 

 

2.                   MODALITA’ DELLA REVISIONE

 

-           Per effettuare la revisione, il proprietario del veicolo deve presentare, personalmente o tramite altra perso­na munita di delega o mediante uno studio di consulenza, apposita richiesta alternativamente a:

            -           Uffici del D.T.T., con modulo MC 2100, allegando l’attestazione del versamento di £. 50.000 sul conto corrente postale n. 9001;

            -           Centri privati autorizzati (imprese di autoriparazione autorizzate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri), limitatamente ai veicoli contenenti al massimo 16 per­sone compreso il conducente e con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, facendo apposita domanda (all. 2 alla circ. n. 2197 del 20.3.1997) e corrispondendo direttamente la tariffa di legge di £. 50.000 e ulteriori £. 10.000 per diritti D.T.T. (da versare sul conto corrente postale n. 9001).

 

 

3.                   ESITO REVISIONE

 

- La revisione può avere uno dei seguenti esiti, apposti sulla carta di circolazione mediante timbro o etichet­ta autoadesiva:

 

-           REVISIONE REGOLARE

Consente la circolazione fino alla scadenza della successiva revisione.

 

-           REVISIONE RIPETERE - Da ripresentare a nuova visita entro un mese

Consente la circolazione nel mese successivo alla data riportata sul timbro purché venga ripristinata l’efficienza del veicolo.

 

-           REVISIONE RIPETERE - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina.

Il veicolo è sospeso dalla circolazione; tuttavia può recarsi nella medesima giornata in officina per le riparazioni del caso.

 

A seguito di esito “REVISIONE RIPETERE” occorre ripresentare nuova domanda ed effettuare nuova revisione.

 

 

4.                   TERMINI Dl SCADENZA DELLA REVISIONE PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI

 

Con D.M. 7.12.2000 è stato fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l’anno 2001.

 

Tale norma prevede che la revisione venga effettuata:

 

-           entro il mese di MARZO per ciclomotori con certificato rilasciato tra il 1° Gennaio e il 31 Marzo, per motoveicoli (esclusi quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente) immatricolati per la prima volta tra il 1° Gennaio e il 31 Marzo;

 

-           entro il mese di GIUGNO per ciclomotori con certificato rilasciato tra il 1° Aprile e il 30 Giugno, per motoveicoli (esclusi quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente) immatricolati tra il 1° Aprile e il 30 Giugno;

 

-           entro il mese di SETTEMBRE per ciclomotori con certificato rilasciato tra il 1° Luglio e il 30 Settembre, per motoveicoli (esclusi quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente) immatricolati tra il 1° Luglio e il 30 Settembre;

 

-           entro il mese di NOVEMBRE per ciclomotori con certificato rilasciato tra il 1° Ottobre e il31 Dicembre, per motoveicoli (esclusi quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente) immatricolati tra il 1° Ottobre e il 31 Dicembre.

 

La data di immatricolazione dei motoveicoli è annotata sul documento di circolazione secondo i criteri utilizzati per gli autoveicoli (alla pag. 1, alla voce “ANNO IMMATRICOLAZIONE” per mod. MC 804 N

oppure alla pagina 1 con il codice (B) per recenti mod. MC 820 F) e valgono le considerazioni fatte per gli autoveicoli e i loro rimorchi.

Relativamente ai ciclomotori, la data di rilascio del certificato di idoneità tecnica (giorno, mese e anno) è indicata in calce al certificato (per tutti i modelli, compresi i più recenti mod MC 2050 e MC 2051OM).

 

                  

 

5.                  TERMINI DI SCADENZA PER LE REVISIONI PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E QUADRICICLI

 

·                      Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri Decreti i tempi per l’effettuazione delle revisioni i cui contenuti devono essere in armonia con le prescrizioni delle direttive Comunitarie.

·                      Le categorie di veicoli soggette all’obbligo di revisione sono state individuate con DM. 6.8.1998, n. 408 che ne prevede altresì le cadenze periodiche, entrate a regime nell’anno 2000 (precedentemente venivano emanati annualmente uno o più DM. che individuavano le categorie di veicoli da sottoporre a revisione nell’anno).

·                      Le revisioni devono essere effettuate, nel corso dell’anno, entro:

- il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli sottoposti a revisione per la prima volta;

- il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione per i veicoli già sottoposti a visita di revisione.

 

Poichè esiste una varia casistica relativamente alle date di rilascio delle carte di circolazione (sia per i vari modelli sia per le modalità operative che si sono succedute nel tempo) e mancando al riguardo chiarimenti ufficiali si ritiene di interpretare la norma prendendo come riferimento le date indicate di seguito.

 

1)-        Il mese di rilascio della carta di circolazione cui far riferimento per sottoporre a visita di revisione il veicolo nel corso dell’anno viene indicato:

·                     per modelli MC 804N e MC 804MEC rilasciati fino al mese di settembre 1999 la data è quella annotata alla pagina 1 a sinistra del timbro tondo dell’U.P. del D.T.T. (1);

·                      per il modello MC 804N rilasciato dal mese di settembre 1999 fino al 23.11.1999:

- qualora alla pagina 1 a sinistra del timbro tondo dell’U.P. del D.T.T. siano annotate due date, occorre fare riferimento alla data di immatricolazione (2);

- qualora nella prima riga sia presente solamente l’anno di immatricolazione in luogo di giorno, mese ed anno si fa riferimento alla data di rilascio del duplicato del documento (3) annotata nella zona immediatamente sottostante;

·                      per modello MC 820 F (modello europeo) rilasciato a partire dal 23.11.1999:

            -           si fa riferimento alla pagina 1 del documento, punto (B); (4);

            -           qualora al punto (B) sia indicato solamente l’anno di immatricolazione (5) si fa riferimento alla data di rilascio del duplicato del documento (6) annotata alla pagina 2, punto (I);

 

2)- Il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione per i veicoli già sottoposti a visita di revisione è annotato mediante:

-           timbro ad inchiostro (7) oppure etichetta autodesiva (8):

            a)         modelli MC 804N e MC BO4MEC, alla pagina 11;

            b)         modello MC 820F (nuovo modello europeo), sul retro;

-           annotazioni manuali o meccanizzate del tipo:

-                      “REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO REGOLARE M.O. 03AN211577 DEL 31.5.1995”

-                      “ESITO VISITA E PROVA (ART.75). DATA 12/11/98 (24MI037726)”

§        alla pagina 4 oppure 6 del MC 804;

§        alla pagina 3 o 4 del nuovo modello europeo MC 820F;

-           annotazione della data di effettuazione della revisione all’estero (o data della scadenza) nelle righe descrittive qualora il veicolo (cat. int. M1) provenga dall’estero, alla pagina 4 del modello MC 804 oppure alla pagina 3 o 4 del nuovo modello europeo MC 820F (il veicolo nazionalizzato è riconoscibile dal codice tecnico di omologazione del tipo “KM1345EST12B” oppure “KU123456UPAN99”).

 

Per i veicoli che nel corso dell’anno sono stati sottoposti a rinnovo dell’immatricolazione con conseguente sostituzione della targa e della carta di circolazione o per i quali è stato rilasciato un duplicato della carta di circolazione le operazioni di revisione devono essere effettuate in base all’anno e al mese di immatricolazione oppure, qualora non risulti giorno e mese di prima immatricolazione del veicolo, al mese corrispondente a quello di rilascio del nuovo documento di circolazione (data del duplicato).

 

 

6.                   CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON OBBLIGO DELLA REVISIONE

 

E’ tassativo il divieto di circolare per i veicoli con revisione scaduta o per i quali sia stata revocata, sospesa o ritirata la carta di circolazione con provvedimento ancora operante, ad eccezione dei seguenti casi:

 

- CIRCOLAZIONE OLTRE I TERMINI DI SCADENZA è consentita:

- fino alla data della prima prenotazione;

- solo per i veicoli soggetti a revisione annuale;

- purché sia stata presentata domanda entro i termini di scadenza.

 

- CIRCOLAZIONE PER IL SOLO GIORNO Dl PRENOTAZIONE, indicato nel foglio giallo di revisione Mod. 2100) o su apposito modulo rilasciato dai Centri autorizzati:

-     per condurre il veicolo alla revisione, nel caso di veicolo non autorizzato alla circolazione a causa   di:

o        presentazione della domanda di revisione dopo il termine di scadenza;

o        revisione con esito “sospeso dalla circolazione”;

o        scadenza del mese previsto per veicolo da ripresentare a nuova visita;

o        carta di circolazione ritirata, sospesa o revocata;

- per condurre il veicolo in officina nel medesimo giorno dell’avvenuta revisione con esito: “REVISIONE RIPETERE - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole”.

 

 

7.                   SANZIONI PER MANCATA REVISIONE

           

-           Sanzioni previste dal Codice della strada per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentata la domanda entro i termini sopraindicati:

 

norma violata                               sanzione pecuniaria               sanzione accessoria

 

- art. 80, comma 14                      L. 254.030                               ritiro della carta di circolazione

  omessa revisione

 

- art. 80, comma 14                      L. 508.060                               ritiro della carta di circolazione

   ripetuta omissione della revisione

 

- art. 176, comma 18                    L. 254.030                         fermo amm.vo del veicolo che

   quando il veicolo circola in autostrada                                 viene restituito dopo la prenotazione

 

  


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