1.
L’OBBLIGO DELLA REVISIONE
-
L’obbligo della revisione è sancito dall’art. 80 del Codice della
strada che prevede l’emanazione di appositi decreti da parte del Ministro
dei trasporti e della navigazione per determinarne tempi, veicoli e modalità
in armonia con le Direttive dell’Unione Europea.
- Con D.M. 6.8.1998, n. 408 è stato emanato il Regolamento sulle modalità generali delle revisioni e sulle categorie dei veicoli soggetti a revisione annuale e periodica (autoveicoli, rimorchi e quadricicli).
-
Con D.M. 7.12.2000 è stato emanato il calendario delle
revisioni e sono state fissate le modalità per effettuare le revisioni sui ciclomotori
e sui motoveicoli.
-
I veicoli che non abbiano adempiuto all’obbligo previsto negli anni
precedenti, salvo diversa indicazione, rimangono soggetti all’obbligo della
revisione e sono sanzionabili in caso di circolazione.
2.
MODALITA’ DELLA REVISIONE
-
Per effettuare la revisione, il proprietario del veicolo deve
presentare, personalmente o tramite altra persona munita di delega o
mediante uno studio di consulenza, apposita richiesta alternativamente a:
-
Uffici del D.T.T., con
modulo MC 2100, allegando l’attestazione del versamento di £. 50.000 sul
conto corrente postale n. 9001;
-
Centri privati autorizzati
(imprese di autoriparazione autorizzate dal Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri), limitatamente
ai veicoli contenenti al massimo 16 persone compreso il conducente e
con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, facendo apposita
domanda (all. 2 alla circ. n. 2197 del 20.3.1997) e corrispondendo
direttamente la tariffa di legge di £. 50.000 e ulteriori £.
10.000 per diritti D.T.T. (da versare sul conto corrente postale n. 9001).
3.
ESITO REVISIONE
-
La revisione può avere uno dei seguenti esiti, apposti sulla carta di
circolazione mediante timbro o etichetta autoadesiva:
-
REVISIONE REGOLARE
Consente la circolazione fino alla scadenza della successiva revisione.
-
REVISIONE RIPETERE - Da ripresentare a nuova visita entro
un mese
Consente la circolazione nel mese successivo alla data riportata sul timbro purché venga ripristinata l’efficienza del veicolo.
-
REVISIONE RIPETERE - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a
nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in
officina.
Il
veicolo è sospeso dalla circolazione; tuttavia può recarsi nella medesima
giornata in officina per le riparazioni del caso.
A seguito di esito “REVISIONE RIPETERE” occorre ripresentare nuova domanda ed effettuare nuova revisione.
4.
TERMINI Dl SCADENZA DELLA REVISIONE PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI
Con
D.M. 7.12.2000 è stato fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli
e dei ciclomotori per l’anno 2001.
Tale
norma prevede che la revisione venga effettuata:
-
entro il mese di MARZO per ciclomotori con certificato
rilasciato tra il 1° Gennaio e il 31 Marzo, per motoveicoli (esclusi
quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente)
immatricolati per la prima volta tra il 1° Gennaio e il 31 Marzo;
-
entro il mese di GIUGNO per ciclomotori con certificato
rilasciato tra il 1° Aprile e il 30 Giugno, per motoveicoli (esclusi
quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente)
immatricolati tra il 1° Aprile e il 30 Giugno;
-
entro il mese di SETTEMBRE per ciclomotori con certificato
rilasciato tra il 1° Luglio e il 30 Settembre, per motoveicoli (esclusi
quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente)
immatricolati tra il 1° Luglio e il 30 Settembre;
-
entro il mese di NOVEMBRE per ciclomotori con certificato
rilasciato tra il 1° Ottobre e il31 Dicembre, per motoveicoli
(esclusi quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente)
immatricolati tra il 1° Ottobre e il 31 Dicembre.
La
data di immatricolazione dei motoveicoli è annotata sul documento di
circolazione secondo i criteri utilizzati per gli autoveicoli (alla pag. 1,
alla voce “ANNO IMMATRICOLAZIONE” per mod. MC 804 N
oppure
alla pagina 1 con il codice (B) per recenti mod. MC 820 F) e valgono le
considerazioni fatte per gli autoveicoli e i loro rimorchi.
Relativamente
ai ciclomotori, la data di rilascio del certificato di idoneità tecnica
(giorno, mese e anno) è indicata in calce al certificato (per tutti i
modelli, compresi i più recenti mod MC 2050 e MC 2051OM).
5.
TERMINI DI SCADENZA PER LE REVISIONI PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E
QUADRICICLI
· Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri Decreti i tempi per l’effettuazione delle revisioni i cui contenuti devono essere in armonia con le prescrizioni delle direttive Comunitarie.
· Le categorie di veicoli soggette all’obbligo di revisione sono state individuate con DM. 6.8.1998, n. 408 che ne prevede altresì le cadenze periodiche, entrate a regime nell’anno 2000 (precedentemente venivano emanati annualmente uno o più DM. che individuavano le categorie di veicoli da sottoporre a revisione nell’anno).
· Le revisioni devono essere effettuate, nel corso dell’anno, entro:
- il mese di rilascio della carta di circolazione per i veicoli sottoposti a revisione per la prima volta;
- il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione per i veicoli già sottoposti a visita di revisione.
Poichè esiste una varia casistica relativamente alle date di rilascio delle carte di circolazione (sia per i vari modelli sia per le modalità operative che si sono succedute nel tempo) e mancando al riguardo chiarimenti ufficiali si ritiene di interpretare la norma prendendo come riferimento le date indicate di seguito.
1)- Il mese di rilascio della carta di circolazione cui far riferimento per sottoporre a visita di revisione il veicolo nel corso dell’anno viene indicato:
·
per
modelli MC 804N e MC 804MEC rilasciati fino al mese di settembre 1999
la data è quella annotata alla pagina 1 a sinistra del timbro tondo dell’U.P.
del D.T.T. (1);
·
per
il modello MC 804N rilasciato dal mese di settembre 1999 fino al
23.11.1999:
- qualora alla pagina 1 a sinistra del timbro tondo dell’U.P. del D.T.T. siano annotate due date, occorre fare riferimento alla data di immatricolazione (2);
- qualora nella prima riga sia presente solamente l’anno di immatricolazione in luogo di giorno, mese ed anno si fa riferimento alla data di rilascio del duplicato del documento (3) annotata nella zona immediatamente sottostante;
·
per
modello MC 820 F (modello europeo) rilasciato a partire dal 23.11.1999:
-
si fa riferimento alla pagina 1 del documento, punto (B); (4);
-
qualora al punto (B) sia indicato solamente l’anno di
immatricolazione (5) si fa riferimento alla data di rilascio del duplicato del
documento (6) annotata alla pagina 2, punto (I);
2)-
Il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima
revisione
per i veicoli già sottoposti a visita di revisione è annotato mediante:
-
timbro ad inchiostro (7) oppure etichetta autodesiva (8):
a)
modelli MC 804N e MC BO4MEC, alla pagina 11;
b)
modello MC 820F (nuovo modello europeo), sul retro;
-
annotazioni manuali o meccanizzate del tipo:
-
“REVISIONE
EFFETTUATA CON ESITO REGOLARE M.O. 03AN211577 DEL 31.5.1995”
-
“ESITO
VISITA E PROVA (ART.75). DATA 12/11/98 (24MI037726)”
§
alla
pagina 4 oppure 6 del MC 804;
§
alla
pagina 3 o 4 del nuovo modello europeo MC 820F;
-
annotazione della data di
effettuazione della revisione all’estero (o data della scadenza) nelle righe
descrittive qualora il veicolo (cat. int. M1) provenga dall’estero, alla
pagina 4 del modello MC 804 oppure alla pagina 3 o 4 del nuovo modello europeo
MC 820F (il veicolo nazionalizzato
è riconoscibile dal codice tecnico di omologazione del tipo
“KM1345EST12B” oppure “KU123456UPAN99”).
Per
i veicoli che nel corso dell’anno sono stati sottoposti a rinnovo
dell’immatricolazione con conseguente sostituzione
della targa e della carta di circolazione
o per i quali è stato rilasciato un duplicato della carta
di circolazione le operazioni di revisione devono essere effettuate in
base all’anno e al mese di immatricolazione oppure, qualora non risulti
giorno e mese di prima immatricolazione del veicolo, al mese corrispondente a
quello di rilascio del nuovo documento di circolazione (data del duplicato).
6.
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON OBBLIGO DELLA REVISIONE
E’
tassativo il divieto di circolare per
i veicoli con revisione scaduta o per i quali sia stata revocata,
sospesa o ritirata la carta di circolazione con provvedimento ancora
operante, ad eccezione dei seguenti casi:
-
CIRCOLAZIONE
OLTRE I TERMINI DI SCADENZA è consentita:
-
fino alla data della prima prenotazione;
-
solo per i veicoli soggetti a revisione annuale;
-
purché sia stata presentata domanda entro i termini di scadenza.
-
CIRCOLAZIONE PER IL SOLO GIORNO Dl PRENOTAZIONE, indicato
nel foglio giallo di revisione Mod.
2100) o su apposito modulo rilasciato dai Centri autorizzati:
-
per
condurre il veicolo alla revisione, nel
caso di veicolo non autorizzato alla circolazione a causa
di:
o
presentazione
della domanda di revisione dopo il termine di scadenza;
o
revisione
con esito “sospeso dalla circolazione”;
o
scadenza
del mese previsto per veicolo da ripresentare a nuova visita;
o
carta
di circolazione ritirata, sospesa o revocata;
-
per condurre il veicolo in officina nel
medesimo giorno dell’avvenuta revisione con esito: “REVISIONE RIPETERE -
Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito
favorevole”.
7.
SANZIONI PER MANCATA REVISIONE
- Sanzioni previste dal Codice della strada per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentata la domanda entro i termini sopraindicati:
norma
violata sanzione pecuniaria
sanzione accessoria
-
art. 80, comma 14 L. 254.030
ritiro della carta di circolazione
omessa revisione
-
art. 80, comma 14 L. 508.060
ritiro della carta di circolazione
ripetuta omissione della revisione
- art. 176, comma 18 L. 254.030 fermo amm.vo del veicolo che
quando il veicolo circola in autostrada viene
restituito dopo la prenotazione