DISPOSIZIONI GENERALI
Articoli 1 - 10 (Nota: le modifiche evidenziate in neretto sono state effettuate in accordo con quanto pubblicato dalla guida operativa del Sole 24Ore pubblicato nell'Agosto 2003, quelle in Corsivo, derivano direttamente dal testo del D.L. 151/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003. Infine le parti sottolineate derivano direttamente dal testo del D.L. del 15/01/2002. Tuttavia si declina ogni responsabilità derivante da errori di trascrizione)
1. La
circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata
dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di
esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in
materia.
Le norme e i provvedimenti
attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli
obbiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione
dell'ambiente e del risparmio energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.
3. Il
Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i dati più
significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e,
nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di
tipo prevenzionale ed educativo.
Art. 2 (Definizione e
classificazione delle strade)
1. Ai fini dell'applicazione
delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso
pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali.
2. Le strade sono classificate,
riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A -
Autostrade;
B -
Strade extraurbane principali;
C -
Strade extraurbane secondarie;
D -
Strade urbane di scorrimento;
E -
Strade urbane di quartiere;
F -
Strade locali.
F-bis -
Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2
devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - AUTOSTRADA: strada
extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina
pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra,
priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di
sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da
appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di
servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
B - STRADA EXTRAURBANA
PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con
almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con
accessi alle proprietà laterali
coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata
alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre
categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere
attrezzata con apposite aree di servizio,
che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
C - STRADA EXTRAURBANA
SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di
marcia e
banchine.
D - STRADA URBANA DI
SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai
mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali
intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o
fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite
concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE:
strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e
marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di
manovra, esterna alla carreggiata.
F - STRADA LOCALE: strada urbana
od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente
parte degli altri tipi di strade.
F-bis.
Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale,
destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata
da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.
4. E' denominata "strada di
servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada,
strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione
di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà
laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre
dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere
amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti
svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in
strade "statali", "regionali", "provinciali",
"comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari
delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il
comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e
denominate "strade militari", ente proprietario è considerato il
comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui
al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:
A - Statali, quando: a)
costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la
rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c)
congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia
situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i
porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale,
turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano
particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio
nazionale.
B - Regionali, quando allacciano
i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di
regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete
statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando
allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della
rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando
allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono
il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero
congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o
automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con
interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente
codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade
comunali.
7. Le strade urbane di cui al
comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate
nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali,
regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non
superiore a diecimila abitanti
8. Il Ministero dei lavori
pubblici, nel termine indicato dall' articolo 13, comma 5, procede alla
classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri
di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma
per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità
indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi
criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle
classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5.
Le strade così classificate sono
iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'articolo
226.
9. Quando le strade non
corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono
declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo
le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi
e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal
regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla
presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (*), emanato in attuazione
della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle
opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto
ambientale.
____________
(*) Il D.P.C.M. n. 377/1988
reca: "regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui
all'art. 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale."
Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico)
1. Ai fini
delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti
significati:
1) AREA DI
INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o
più correnti di traffico.
2) AREA PEDONALE:
zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di
emergenza i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché
eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità
tali da poter essere
assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su
aree pedonali
3) ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata,
sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono
della precedenza rispetto ai veicoli.
4) BANCHINA: parte
della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i
seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio
interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
5) BRACCIO DI
INTERSEZIONE: cfr. RAMO DI INTERSEZIONE.
6) CANALIZZAZIONE:
insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per
guidarle in determinate direzioni.
7) CARREGGIATA:
parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da
una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce
di margine.
8) CENTRO ABITATO:
insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali
di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorché intervallato da strade,
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e
da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) CIRCOLAZIONE: è
il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli
animali sulla strada.
10) CONFINE STRADALE:
limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione
o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è
costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove
esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11) CORRENTE DI TRAFFICO:
insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si
muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele,
seguendo una determinata traiettoria.
12) CORSIA: parte
longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una
sola fila di veicoli.
13) CORSIA DI
ACCELERAZIONE: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai
veicoli sulla carreggiata.
14) CORSIA DI
DECELERAZIONE: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una
carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
tale manovra.
15) CORSIA DI EMERGENZA:
corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al
transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni,
nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) CORSIA DI
MARCIA: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da
segnaletica orizzontale.
17) CORSIA
RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo
di alcune categorie di veicoli.
18) CORSIA
SPECIALIZZATA: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare
determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
19) CUNETTA:
manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio,
realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della
strada.
20) CURVA: raccordo
longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi,
tali da determinare con dizioni di limitata visibilità.
21) FASCIA DI
PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine
stradale. Eí parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la
realizzazione di altre parti della strada.
22) FASCIA DI
RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale
esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) FASCIA DI SOSTA
LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa
mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di
sosta e la relativa corsia di manovra.
24) GOLFO DI
FERMATA: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate
dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di
attesa per i pedoni.
25) INTERSEZIONE A
LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe)
che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a
diversi livelli.
26) INTERSEZIONE A
RASO (o A LIVELLO): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire
lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
27) ISOLA DI
CANALIZZAZIONE: parte della strada, opportunamente delimitata e non
transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
28) ISOLA DI
TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE
29) ISOLA
SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE
30) ISOLA
SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO
31) ITINERARIO
INTERNAZIONALE: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così
definiti dagli accordi
internazionali.
32) LIVELLETTA:
tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
33) MARCIAPIEDE:
parte della strada, esterna alla carreggiata,rialzata o altrimenti delimitata e
protetta, destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO:
area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta
regolamentata o non dei veicoli.
34-bis) PARCHEGGIO scambiatore:
parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate di trasporto pubblico
locale o del trasporto ferroviario, per agevolare la intermodalità.
35) PASSAGGIO A
LIVELLO: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini
della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in
sede propria.
36) PASSAGGIO
PEDONALE (cfr. anche MARCIAPIEDE): parte della strada separata dalla
carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione
parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione
di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) PASSO
CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più
veicoli.
38) PIAZZOLA DI
SOSTA: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla
banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
39) PISTA
CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata,
riservata alla circolazione dei velocipedi.
40) RACCORDO
CONCAVO (CUNETTA): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che
si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale concavo.
41) RACCORDO
CONVESSO (DOSSO): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che
si intersecano al di sopra della superficie stradale.Tratto
di strada con andamento longitudinale convesso.
42) RAMO DI
INTERSEZIONE: tratto di strada afferente una intersezione.
43) RAMPA (DI
INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
44) RIPA: zona di
terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale
rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) SALVAGENTE:
parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata
al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti
pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) SEDE STRADALE:
superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le
fasce di pertinenza.
47) SEDE
TRANVIARIA: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata,
riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
48) SENTIERO (o
MULATTIERA o TRATTURO): strada a fondo naturale formatasi per effetto del
passaggio di pedoni o di animali.
49) SPARTITRAFFICO:
parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di
correnti veicolari.
50) STRADA
EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA:
strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE
(o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad uso
pubblico.
53) SVINCOLO:
intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano
tra loro.
53-bis) Utente debole della
strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali
meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle
strade.
54) ZONA A TRAFFICO
LIMITATO: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad
ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) ZONA DI
ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di
arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da striscie
longitudinali continue.
56) ZONA DI
PRESELEZIONE: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito
il cambio di corsia, affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
specializzate.
57) ZONA DI
SCAMBIO: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il
quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono
cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
58) ZONA
RESIDENZIALE: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a
protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.
Art.4
(Delimitazione
del centro abitato)
1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'articolo 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
Art. 5 (Regolamentazione
della circolazione in generale)
1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'articolo 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici puo' diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
Art. 6
(Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati)
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre,nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4.
L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'articolo 5,
comma 3:
a) disporre,
per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di
tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica
ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in
relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali
delle strade;
c) riservare
corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di
rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o
limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei
veicoli;
e)
prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli
speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare
temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere
tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non
meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri
mezzi appropriati.
5. Le ordinanze di cui al
comma 4 sono emanate:
a) per le
strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.
competente per territorio;
b) per le
strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le
strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le
strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le
strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili, o per accertate necessito, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'articolo 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
14. Chiunque
viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Nei casi di sosta vietata la
sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila; qualora la
violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa
pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si
protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.
Art. 6-bis
(Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade)
1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.
Art. 6-ter
(Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero)
1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all’art. 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell’arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell’arco di due anni, l’inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l’inibizione alla guida è limitata a sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l’applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.
Art. 7
(Regolamentazione
della circolazione nei centri abitati)
1. Nei
centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i
provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare
la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e
motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal
Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell' ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire
la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una
determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'articolo
2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano,
prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada,
l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi
circola su quest'ultima;
d) riservare
limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità
motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
e) stabilire
aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire,
previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la
sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante
dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del
veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive
del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le aree urbane;
g)
prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo
scarico di cose;
h) istituire
le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di
cui all'articolo 185;
i) riservare
strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto,al
fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (*), pubblicato nella G.U. n.97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni,con deliberazione della giunta,provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo il fatto che costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si applica, in ogni caso la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
____________
(*) Il testo
dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967
n. 765), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 16 aprile 1968, è il
seguente:
"Art. 2
(Zone territoriali omogenee). - Sono considerate zone territoriali omogenee, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:
A) le parti
del territorio interessate ad agglomerati urbani che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
B) Le parti
del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli
edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie
fondataria delle zone e nelle quali la densità territoriale sia superiore
ad 1,5 mc/mq;
C) le parti
del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino
inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti
di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
D) le parti
del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi
assimilati;
E) le parti
del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo
restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento della proprietà
richieda insediamenti da considerare come zone C);
F) le parti
del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale".
Art. 8 (Circolazione nelle piccole isole)
1. Nelle
piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno di cura,
qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le difficoltà ed i
pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il
Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati,può,
con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico,
i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile
siano fatti affluire e circolare nell'isola. Con medesimo provvedimento possono
essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di
veicoli e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previste dal presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
Art. 9 (Competizioni sportive su strada)
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome dì Trento e Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima le altre possono essere concesse previo nulla osta dell' ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle nonne tecnico sportive della federazione di competenza
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
6.bis Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6.ter Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.
6.quater Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7.bis Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 ad euro euro 550,20 , se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 687,75 ad euro 2.754,15 , se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8.bis (abrogato)
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 137,55 a euro 550,20, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
____________
(*) Il testo
dell'art. 3 della legge n. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile della circolazione dei veicoli a motore e natanti) è il
seguente:
"Art. 3 - Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi di veicoli a
motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti
chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazioni per
la responsabilità civile ai sensi della presente legge. L'assicuratore deve
coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i
danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti
ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati".
Art. 9-bis (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a motore e partecipazione alle gare)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se allo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morta di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate sino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate al fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque la morte di una o più persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, titolo VI. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persone estranee al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
Art. 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)
1. E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. E'
considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per
le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma
stabiliti dall'articolo 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa
stabiliti nell'articolo 62; insieme con le cose indivisibili possono essere
trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti
dell'articolo 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti
dall'articolo 62;
b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di
manufatti indivisibili, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i
laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della
massa complessiva riportata nelle rispet-tive carte di circolazione e comunque
in numero non superiore a tre unità, purché almeno un carico delle cose
indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa
complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i
richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia
trasportato un unico pezzo indivisibile.
3. E'
considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato
con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente
oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente
posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla
sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente
oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno ovvero
autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio,
caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle
rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di
veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreno, ovvero
autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di containers o casse
mobili di tipo unificato, eccedenti le dimensioni stabilite dall'articolo 61 o
le masse stabilite nell'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1,
lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano
trasporti di animali vivi.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I
trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione
alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le
autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete
viaria. Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non
eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il
limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli
autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere anteriore
e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti
autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo
167,comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando non eccedano l'altezza di
4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le
masse stabilite dall'articolo 62, a con dizione che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
7. I veicoli
di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad
autorizzazione alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti
dimensionali dell'articolo 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui
all'articolo 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto
stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non
esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai
prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui al l'articolo
34. Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c)
i suddetti mezzi devono richiedere l' apposita autorizzazione prevista per
tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:
a) veicoli a
motore isolati:
1) due assi : 20 t;
2) tre assi : 33 t;
3) quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40
t;
b) complessi di veicoli:
1) quattro assi: 44 t;
2) cinque o più assi: 56 t;
3) cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in
betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'articolo 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'articolo 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dallo articolo 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada.
18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonchè superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 631,05 a euro 2.548,35 .
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 127,05 a euro 509,25 . Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorchè maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato (1).
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se' l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 . Il viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose (4), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 328 a euro 1.376,55 , e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55 .
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18,19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi.
25.bis Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorchè il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa (6).
25.ter Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55 . Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI (6). 25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6 (6).
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
Art. 11 (Servizi di polizia stradale)
1. Costituiscono servizi di polizia stradale: la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale la rilevazione degli incidenti stradali; la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; la scorta per la sicurezza della circolazione; la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresi', il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalita' dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale)
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale prevista dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'arma dei Carabinieri;
d) al Corpo della Guardia di Finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali
e) ai corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti dell'istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono. inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a. dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;b. dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono;
c. dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni avanti la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d. dal personale dell'ente ferroviario dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e. dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f. dai militari del Corpo delle Capitanerie di Porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchè i conseguenti sevizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa delle Forze Armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3 bis, quando non siano in uniforme per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di un apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.