TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

(Nota: le modifiche evidenziate in neretto sono state effettuate in accordo con quanto pubblicato dalla guida operativa del Sole 24Ore pubblicato nell'Agosto 2003, quelle in Corsivo, derivano direttamente dal testo del D.L. 151/2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003. Infine le parti sottolineate derivano direttamente dal testo del D.L. del 15/01/2002. Tuttavia si declina ogni responsabilità derivante da errori di trascrizione)

Capo I - DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 225    (Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali)

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade;

b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

 

Art. 226     (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionali)

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito l'archivio nazionale delle strade,che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'articolo 2.

2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n),che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto.

7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A.,dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C..

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.

12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C.,dalle prefetture,dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dalle compagnie di assicurazione,che sono tenuti a trasmettere i dati,con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C..

13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.

Regolamento

Art. 401. - Archivio nazionale delle strade (art. 226 C.d.S.).

1. L'archivio nazionale delle strade, che deve contenere, ai sensi dell'articolo 226, commi da 1 a 4, tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle strade con indicazioni del traffico veicolare e degli incidenti, è completamente informatizzato e distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, fra loro interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.

2. La prima sezione contiene l'elenco delle strade distinte per categorie, come indicato dall'articolo 2 del codice; per ogni strada è indicato lo stato tecnico e giuridico della stessa, con i relativi dati concernenti la strada in sé, la sua percorribilità nei vari tratti, le caratteristiche tecniche geometriche e strutturali delle infrastrutture, le caratteristiche dei mezzi circolanti e le eventuali limitazioni di traffico anche temporanee, nonché tutte le occupazioni, le pertinenze, gli edifici, gli attraversamenti, giusta gli articoli da 20 a 33 del codice.

3. La seconda sezione contiene l'indicazione del traffico veicolare su ogni strada, sempre raggruppate secondo le categorie di cui all'articolo 2 del codice; per ogni strada è indicata l'entità del traffico veicolare, distinto per tratte, delle singole strade, per i vari periodi di tempo in cui si effettua e per le diverse categorie di veicoli.

4. La terza sezione contiene l'indicazione degli incidenti localizzati per ogni strada; al riguardo devono essere indicati il luogo esatto in cui l'incidente è avvenuto, il tipo di veicolo od i tipi di veicoli coinvolti nello stesso con tutti i dati idonei ad identificarli, l'entità e le modalità dell'incidente con le conseguenze dannose alle cose o alle persone; i dati anagrafici degli utenti coinvolti nell'incidente, con l'indicazione del tipo di patente di guida ed anno di rilascio per i guidatori dei veicoli coinvolti, e dei dati dell'avente diritto sul veicolo, se questi non era alla guida; le sanzioni amministrative, principali o accessorie, comminate a seguito dell'incidente stesso.

5. La quarta sezione contiene lo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice; tale stato di percorribilità deve essere indicato per ogni strada. Fino a che non vengano attivati l'archivio nazionale delle strade e la sezione suddetta, gli elenchi previsti dall'articolo 226, comma 4, del codice sono formati e aggiornati, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti indicati nel comma 4 citato, i quali sono tenuti annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, con i dati relativi all'anno precedente, ad inviarli al Ministero dei lavori pubblici, che tempestivamente compila gli elenchi.

6. La quinta sezione contiene i dati inviati mensilmente dagli enti proprietari relativi alle indicazioni fornite dai dispositivi di monitoraggio di cui all'articolo 404, comma 3.

7. Le sezioni suddette verranno popolate automaticamente e continuamente aggiornate attraverso i dati forniti dagli enti proprietari delle strade obbligati a farlo ai sensi dell'articolo 226, comma 3, del codice nonché attraverso le comunicazioni telematiche fornite dall'Archivio nazionale dei veicoli e dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, circa i dati di loro competenza.

8. I dati per la formazione ed il periodico aggiornamento delle sezioni verranno forniti, sulla base delle direttive elaborate dal Ministero dei lavori pubblici, dall'ANAS e dalle società concessionarie rispettivamente per le strade statali e per le autostrade in concessione e dagli altri enti proprietari coordinati dalle regioni per la rimanente viabilità. Le direttive devono essere conformi alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed internazionali.

9. Le modalità di consultazione dell'Archivio sono determinate nell'ambito del procedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

10. Alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade provvede l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici. Alle relative maggiori spese verrà fatto fronte con i proventi di cui all'articolo 228, comma 6, lettera c) del codice.

11. Sulla base dei dati dell'archivio nazionale delle strade, il Ministro dei lavori pubblici dispone ogni tre anni il censimento del traffico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 402. - Archivio nazionale dei veicoli (art. 226 C.d.S.).

1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi dell'articolo 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m), n), del codice, è completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.

2. La sezione "omologazioni" contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel corso delle verifiche e delle prove di omologazione o di ammissione alla circolazione.

3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che risultino dal certificato di proprietà o che si siano dichiarate, nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale, proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facoltà di acquisto, oppure venditrici con patto di riservato dominio.

4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione, i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, i dati relativi a tutte le successive vicende tecniche giuridiche del veicolo stesso.

5. La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi ed in conto proprio, nonché la situazione continuamente aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi.

6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle modalità, del tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della natura ed entità dei danni riportati, delle conseguenze che ne siano derivate.

7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e sono continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e sono continuamente aggiornate dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o differite, dal sistema informatico A.C.I.- P.R.A. e dai comuni a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica, nonché dai notai a mezzo di trasferimento di dati per via telematica ovvero su supporto magnetico o cartaceo utilizzando, in quest'ultimo caso, modulari conformi a quelli prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C. La sezione di cui al comma 6 è gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 è eseguito dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A., dalle autorità di polizia, dalle compagnie di assicurazione, dai comuni e dai notai, secondo i tracciati record che sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalità, dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia di incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto.

8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 403, provvede il sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. Le modalità di consultazione sono affidate ai programmi interattivi di interrogazione già disponibili o che sarà necessario rendere disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.

9. Le modalità di accesso all'archivio, sono stabilite nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantità di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti.

10. L'archivio dei veicoli è in contatto telematico con l'archivio delle strade di cui all'articolo 401 e con l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'articolo 403.

11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza dell'informatizzazione alle esigenze della Amministrazione, la tempestività dell'intervento informatico nonché l'uniformità di indirizzo di tale intervento, la divisione della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gestisce il centro elaborazione dati, è posta, ferma restando la tabella I allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, alle dipendenze del Direttore generale della Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per garantire l'informatizzazione delle procedure nonché la gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono di conseguenza variate le competenze delle Direzioni centrali. Il punto D del quadro a) ed il punto D del quadro b) della predetta tabella sono integrati con la previsione della funzione di direttore del CEIS. L'organizzazione interna del CEIS viene stabilita con norme regolamentari adottate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190.

Art. 403. - Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 226 C.d.S.).

1. L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita presso la Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi dell'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 116 del codice, è completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente interconnesse e capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.

2. La sezione "abilitazioni" contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonché a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca; contiene inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione professionale.

3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche che risultano avere conseguito l'abilitazione alla guida.

4. La sezione "infrazioni" contiene i dati relativi alle infrazioni commesse da ciascun abilitato alla guida, con l'indicazione del luogo, della data, del tipo di infrazione e dell'organo accertatore con menzione del verbale di contestazione e della targa del veicolo alla guida del quale l'infrazione stessa è stata commessa.

5. La sezione "sanzioni" contiene i dati relativi alle sanzioni comminate sia che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria sia di sanzione amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di infrazione alle norme della circolazione stradale.

6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni conducente, i dati relativi agli incidenti in cui il conducente stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati del veicolo, delle modalità, del tempo e del luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e dell'entità dei danni, delle conseguenze che ne siano derivate, nonché i dati relativi allo stato dei procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui al comma 5.

7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 3 verranno popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. e del Ministero dell'interno, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente fra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. Le sezioni di cui ai commi 4 e 5 verranno popolate utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate con i dati trasmessi, su supporto magnetico o per via telematica, dall'organo che ha accertato l'infrazione e dall'organo che ha erogato la sanzione. La sezione di cui al comma 6 verrà gradualmente popolata e in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente e dalla compagnia di assicurazione cui l'incidente stesso è stato denunciato. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 4, 5 e 6 verrà eseguito secondo i tracciati record che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, nel termine di un mese decorrente, rispettivamente, dalla data di accertamento dell'infrazione, dalla data di irrogazione della sanzione, dalla data dell'incidente e, per le compagnie di assicurazione, dalla data di presentazione della denuncia dell'incidente.

8. L'accesso e la consultazione dell'anagrafe avverrà con le modalità di cui all'articolo 402, comma 8.

9. L'anagrafe degli abilitati alla guida è in contatto telematico con l'archivio delle strade e con l'archivio dei veicoli di cui agli articoli 401 e 402.

 

Art. 227     (Servizio e dispositivi di monitoraggio)

1. Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici.

3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Mini stero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

 

Art. 228    (Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice)

1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n.870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.

2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della leghge 1° dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento , per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validità della patante di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì, aggiornati I limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.

3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono destinati alle seguenti spese:

a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per I servizi del Ministero dei lavopri pubblici, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato dicastero, in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati veri necessari per l'espletamento di tutti I servizi di competenza del Ministero dei lavori pubblici, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti.

d) Per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art.226.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici.

5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per I concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.

6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:

a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per I servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse.

b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in lerito all'applicazione del presente codice, nonché per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.

Regolamento

Art. 405. - Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade (art. 228 C.d.S.).

1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella VII.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire dall'entrata in vigore del codice e devono essere versati dagli interessati all'atto della presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.

4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue:

2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entità tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti.

4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C. Visite e prove speciali di componenti, di entità tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformità ADR ai veicoli.

6) - Omologazione di componenti, di entità tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.

5. Gli importi di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 1° dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14.

 


Art. 229    (Attuazione di direttive comunitarie)

1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989 (*), n.86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.
____________

(*) Il testo dell'art. 4 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente: "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). 

1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.


2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c).


3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.


4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati in mancanza di detto parere.

5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.

6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti:

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.

7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.

8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa."

 

Art. 230     (Educazione stradale)

1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile club d'Italia, nonche' gli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come atti vita' obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che con cernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, disciplina le modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale, nonche' di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; I'ordinanza puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministra zioni medesime.

2.bis Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.

 

Art. 231    (Abrogazione di norme precedentemente in vigore)

1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:

- regio decreto 8 dicembre 1933, n.1740 nella parte rimasta in vigore ai sensi dell'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

- regio decreto legge 16 dicembre 1935, n.2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;

-legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell;articolo 14;

- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

- legge 7 febbraio 1961, n. 59, articolo 25, lettera n);

- legge 24 luglio 1961, n. 729, articolo 9, sesto comma;

- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;

- legge 3 febbraio 1963, n. 74;

- legge 11 febbraio 1963, n. 142;

- legge 26 giugno 1964, n. 434;

- legge 15 febbraio 1965, n. 106;

- legge 14 maggio 1965, n. 576;

- legge 4 maggio 1966, n. 263;

- legge 1 giugno 1966, n. 416;

- legge 20 giugno 1966, n. 599;

- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al capo VI;

- decreto-legge 21 dicembre 1966, n.1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14;

- legge 9 luglio 1967, n. 572;

- legge 4 gennaio 1968, n. 14;

- legge 13 agosto 1969, n. 613;

- legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 32, limitatamente ai veicoli;

- legge 10 luglio 1970, n. 579;

- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;

- legge 31 marzo 1971, n. 201;

- legge 3 giugno 1971, n. 437;

- legge 22 febbraio 1973, n. 59;

- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842;

- legge 27 dicembre 1973, n. 942;

- legge 14 febbraio 1974, n. 62;

- legge 15 febbraio 1974, n. 38;

- legge 14 agosto 1974, n. 394;

- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486;

- legge 10 ottobre 1975, n. 486;

- legge 25 novembre 1975, n. 707;

- legge 7 aprile 1976, n. 125;

- legge 5 maggio 1976, n. 313;

- legge 8 agosto 1977, n. 631;

- legge 18 ottobre 1978, n. 625, articolo 4, terzo comma;

- legge 24 marzo 1980, n. 85;

- legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 16, secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

15 giugno 1959, n. 393;

- legge 10 febbraio 1982, n. 38;

- legge 16 ottobre 1984, n. 719;

- legge 11 gennaio 1986, n. 3;

- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;

- legge 14 febbraio 1987, n. 37;

- legge 18 marzo 1988, n. 111;

- legge 24 marzo 1988, n. 112;

- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;

- legge 22 aprile 1989, n. 143;

- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 284;

- legge 23 marzo 1990, n. 67;

- legge 2 agosto 1990, n. 229;

- legge 15 dicembre 1990, n. 399;

- legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 7, comma 3;

- legge 14 ottobre 1991, n.336;

- legge 8 novembre 1991, n.376;

- legge 5 febbraio 1992, n.122, articolo 12.

2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.

3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (1). Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27 (2).
____________

(1) Il D.P.R. n. 156/1973 approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
(2) La legge n. 27/1978 reca: "Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche".

Regolamento

Art. 406. - Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie (art. 231 C.d.S.).

1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.

2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanati dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.

3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione della legge 27 dicembre 1973, n. 942, della legge 25 novembre 1975, n. 707 e della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilità e ad eliminare le barriere architettoniche, nonché quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata e modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.

 

Capo I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 232     (Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione)

1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.

2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190 (*), entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.

3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
____________

(*) Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 190/1991 è il seguente: "Art. 3 -
1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre norme regolamentari incompatibili, a adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'articolo 19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli.

 

Art. 233    (Norme transitorie relative al titolo I)
   

1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'articolo 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
____________

(*) Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542. "Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative". "Art. 59 - Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1 luglio 1994. E' comunque l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.


Art. 234     (Norme transitorie relative al titolo II)

1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22 e 23 è fissato il termine di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme. Fino a tale data sono consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti.

2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine, devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44.

5. Le norme di cui agli articoli 16,17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.

 

Art. 235     (Norme transitorie relative al titolo III)

1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano invigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.

2. Le disposizioni del capo II del titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.

3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993,salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.

4. Il Ministro dei trasporti può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi pió brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.

5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore.

6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire, dal 1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.

7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già in vigore.

8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche che alla loro costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessità di successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1996. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi previgenti.

 

Art. 236   (Norme transitorie relative al titolo IV)

1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme già vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell'articolo 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all'atto della conferma o della revisione a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.

2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

 

Art. 237     (Norme transitorie relative al titolo V)

1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre.

2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.
____________

(*) Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

 

Art. 238    (Norme transitorie relative al titolo VI)

1. Le disposizioni del titolo VI, capo I, si applicano dal 1 gennaio 1993.

2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n.374 (*), anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace.
____________

(*) Per il titolo della legge n. 374/1991 si veda in nota all'articolo 205.

 

Art. 239     (Norme transitorie relative al titolo VII)

1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo.

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'articolo 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.


Art. 240     (Entrata in vigore delle norme del presente codice)

1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 1993.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Regolamento

Art. 407. - Disposizione transitoria (artt. 232-240 C.d.S.).

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabiliti per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.

Art. 408. - Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento (art. 240 C.d.S.).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1° gennaio 1993.

 

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1993, n.360

Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (GU n. 217 del 15-9-1993 -  Suppl. Ordinario n.86)

Art. 77 (in vigore dal: 01-10-1993)

1. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  sono apportate le seguenti modificazioni:

a)        al comma 2, primo periodo, le parole: "anabbaglianti e quelli" sono soppresse; al secondo periodo la parola:  "essi"  e'  sostituita  dalle seguenti: "i proiettori anabbaglianti e quelli di profondita'";  

b)        al  comma  8  dopo  le  parole: "a 50 metri" sono aggiunte le  seguenti: ", di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto"  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  ",  qualora  il  veicolo  ne sia  dotato.".


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